L'Associazione ARCI (Associazione Ricreativa e Culturale
Italiana) di cui ARCI Nuova Associazione Comitato Provinciale
di Rimini rappresenta la continuità, venne costituita
in Rimini il 9 luglio 1957; è una Associazione culturale
di promozione sociale senza scopo di lucro ed ha realizzato,
durante oltre trent'anni di ininterrotta attività,
molteplici iniziative di carattere culturale, ricreativo e
di solidarietà. Qui di seguito è trascritto
lo Statuto attualmente in vigore, che definisce gli scopi
e le regole che caratterizzano l'Associazione.
PREMESSA
Il Congresso di ARCI NOVA Comitato Circondariale
di Rimini, svoltosi a Rimini in data 10/05/1996, a seguito
del XXI Congresso ARCI che supera la Confederazione ARCI a
tutti i livelli (nazionale, regionale e territoriale) e dà
vita alla Federazione ARCI con un unico livello nazionale,
decide di dar vita all'ARCI Nuova Associazione Comitato Provinciale
di Rimini, con sede legale in Rimini, via De Warthema n.2.
ARCI Nuova Associazione Comitato Provinciale di Rimini rappresenta
momento di continuità con ARCI NOVA Comitato Circondariale
di Rimini, con le proprie basi associative e i propri tesserati
di cui ne assume la titolarità, costituitasi con il
Congresso Circondariale di Rimini del 12.10.1989, e recepisce,
nelle proprie finalità, temi e argomenti propri della
Confederazione ARCI di Rimini.
PREAMBOLO
ARCI Nuova Associazione riconosce la propria
memoria storica nei valori delle lotte di Liberazione e di
Democrazia nata dalla Resistenza contro il nazifascismo, che
trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana.
I principi ispiratori di ARCI Nuova Associazione si richiamano
ai valori ideali dei movimenti di emancipazione e di liberazione
dell'Umanità:
- ai valori della tolleranza, della fraternità, della
solidarietà e della mutualità;
- alla piena valorizzazione di ogni singolo individuo attraverso
il lavoro e la progettazione del proprio tempo di vita.
ARCI Nuova Associazione si richiama alla Dichiarazione Universale
dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite.
Titolo I
DEFINIZIONE, FINALITÀ, PROGRAMMA
ART.1
ARCI Nuova Associazione è un'associazione autonoma
e pluralista che opera nel campo della Cultura, della Socialità,
della Solidarietà, dei Diritti, della Formazione, per
la promozione umana e civile attraverso la forma associativa.
ARCI Nuova Associazione è una rete di spazi di partecipazione
responsabile dei cittadini e promuovere forme autorganizzate
nella società civile, anche a carattere volontario,
per favorire una più articolata dialettica della democrazia,
per stimolare una reale comunicazione.
ARCI Nuova Associazione non persegue scopi di lucro.
Insieme ai soci individuali, sono soci dell'ARCI Nuova Associazione,
tutti i soci dei circoli in Italia e all'estero che, attraverso
l'affiliazione assumono il carattere di basi associative dell'associazione
nazionale.
ART.2
ARCI Nuova Associazione è per una cultura della non
violenza; per lo sviluppo di una cultura di Pace; per la liberazione
degli individui; per il diritto all'autodeterminazione di
ogni popolo; per l'affermazione di una società tollerante,
solidale e multietnica; per lo sviluppo della democrazia e
di reali esperienze di autorganizzazione della società
civile in ogni paese affinché si instaurino nuovi rapporti
fra gli individui, i popoli e le comunità e si affermi
una logica di risoluzione non violenta dei conflitti.
ARCI Nuova Associazione afferma questi valori attraverso
il proprio concreto impegno nel territorio, nella forma di
un'associazione federalista e solidale, che riconosce pari
dignità, autonomia economica, organizzativa e statutaria
alle proprie strutture su scala locale, territoriale e regionale.
ART.3
ARCI Nuova Associazione si impegna per il pieno riconoscimento,
anche legislativo, dei principi dell'associazionismo valorizzando
la propria complessità e la ricchezza delle diversità
che la costituiscono.
ARCI Nuova Associazione vuole intervenire con la propria
pratica associativa nell'articolazione della dialettica democratica
della Repubblica. In quanto forma di autorganizzazione della
società civile esprime propria autonoma soggettività
politica e vuole interloquire, in forza del suo concreto agire
sociale, con altri soggetti organizzati come i partiti, gli
enti, le istituzioni. ARCI
Nuova Associazione promuove ed organizza l'impegno sociale
volontario dei cittadini anche attraverso la creazione di
specifiche forme associative.
Attraverso la valorizzazione dei singoli nelle esperienze
collettive ARCI Nuova Associazione intende favorire la crescita
culturale degli individui, promuovendo al contempo la crescita
e la progettazione di tempi scelti di vita, nella piena e
consapevole attività delle persone.
ART.4
Sono campi prioritari di intervento dell'Associazione:
- la difesa, la valorizzazione e lo sviluppo delle forme
associative, delle aggregazioni giovanili e dei loro linguaggi;
- il favorire in ogni modo l'integrazione, il confronto
delle nostre esperienze associative nella logica dell'interscambio,
nonché la collaborazione più ampia con altre
forme di associazionismo;
- la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del
patrimonio artistico, architettonico, culturale paesaggistico
ed ambientale;
- il recupero ed il riutilizzo degli spazi e dei luoghi
di interesse collettivo;
- la tutela dei diritti del cittadino in rapporto alla
produzione e al consumo culturale;
- l'impegno per il pieno riconoscimento del diritto dei
cittadini ad un'informazione corretta ed efficace, reale
strumento di servizio per la comunità e non di governo;
- l'azione per difendere e rinnovare lo stato sociale in
una prospettiva di crescita dell'economia sociale che veda
protagonisti i soggetti no-profit, il privato sociale, il
terzo settore, soprattutto nella gestione dei servizi alla
persona;
- l'azione per rinnovare le istituzioni pubbliche e la
pubblica amministrazione in una prospettiva di decentramento,
di valorizzazione delle autonomie che favoriscano la partecipazione
e il controllo democratico dei cittadini;
- la promozione della cultura del servizio civile alla
collettività, anche operando affinché la legislazione
favorisca l'impiego, nelle attività del sistema associativo
e di volontariato, degli obiettori di coscienza al servizio
militare;
- operare affinché il riequilibrio del rapporto
nord-sud del mondo sia assunto dalla comunità nazionale
ed internazionale come questione centrale, obiettivo strategico
delle politiche di sviluppo;
- farsi carico, nell'impiego quotidiano dell'associazione,
dell'affermazione dei diritti delle fasce più deboli
della popolazione, della lotta all'emarginazione, alla solitudine
e al disagio.
ART.5
Rappresentano specifici settori di attività di ARCI
Nuova Associazione;
- tutte le forme espressive, in particolare il cinema,
gli audiovisivi, il teatro, la musica, la danza, l'espressione
corporea, la scrittura, le arti visive, i beni culturali,
la pittura, la scultura, la fotografia;
- la comunicazione, l'informazione, l'emittenza radiotelevisiva,
le attività radioamatoriali;
- le attività educative e formative anche a carattere
professionale;
- lo sviluppo delle nuove tecnologie;
- le attività ludiche;
- il turismo, come esperienza di conoscenza ed incontro;
- gli scambi internazionali come possibilità di
confronto fra culture ed esperienze diverse;
- le attività di cooperazione e di solidarietà
internazionale e le attività di educazione allo sviluppo;
- interventi sociali e culturali tesi a favorire la civile
convivenza fra etnie diverse;
- l'elaborazione e la gestione di progetti finalizzati
alla soluzione delle problematiche che si manifestano nell'ambito
della conflittualità e del disagio sociale.
ART.6
Tutti coloro che si riconoscono nel presente Statuto possono
iscriversi all'Associazione indipendentemente da convinzioni
politiche e religiose, sesso e identità sessuale, cittadinanza,
appartenenza etnica, età e professione.
Titolo II
FORMA ASSOCIATIVA
ART.7
Possono aderire al Comitato Provinciale di
Rimini di ARCI Nuova Associazione circoli, associazioni, singoli
individui che si riconoscono ed accettano le norme del presente
Statuto.
E' condizione essenziale per l'adesione l'acquisizione della
tessera annuale ARCI Nuova Associazione quale propria tessera
sociale.
L'adesione di soggetti collettivi al Comitato è subordinata
all'esistenza di un atto costitutivo e di uno Statuto redatti
secondo le norme di legge in vigore e compatibili con le finalità
e gli scopi perseguiti dall'ARCI Nuova Associazione e di
un deliberato assembleare del soggetto interessato.
I soggetti collettivi con l'adesione mantengono la propria
autonomia giuridica e patrimoniale.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente
e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo
art.13. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale
principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente
limitativi di diritti o a termine.
ART.8
Sono parti costitutive di ARCI Nuova Associazione:
- i circoli;
- le associazioni a carattere locale e nazionale;
- i soci individuali.
ART.9
Il circolo costituisce l'elemento associativo di base di
ARCI Nuova Associazione.
La sua adesione annuale all'Associazione è subordinata
al recepimento nel proprio statuto di quelle norme o principi
inderogabili dello Statuto Nazionale che sono il fondamento
etico giuridico di ARCI Nuova Associazione, quali: l'assenza
di fini di lucro; i principi di democrazia, di partecipazione,
di collegialità, di trasparenza amministrativa e la
titolarità dei diritti sostanziali di tutti gli associati.
ART.10
Ad ARCI Nuova Associazione possono aderire associazioni tematiche
a carattere nazionale.
Qualora esse, data la tipologia delle attività promosse,
insistano sull'insieme del corpo sociale di ARCI Nuova Associazione,
devono assumere la forma organizzativa dell'ente paritetico
di secondo grado.
Sono fatte salve le associazioni con le quali già
intercorre il rapporto di adesione.
Per queste ultime è comunque necessario il recepimento
all'interno del proprio statuto delle norme di cui al capitolo
sulla democrazia e partecipazione.
ART.11
Ai soci individuali vengono garantiti, in ogni caso, con
forme e procedure adeguate, quei diritti di accesso e di partecipazione
comuni a tutti gli associati in accordo con i principi istituzionali
dell'associazione e in armonia con la legislazione vigente.
ART.12
Gli associati hanno diritto a:
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione,
concorrere all'elaborazione del programma e all'approvazione
dei bilanci preventivi e consuntivi delle diverse articolazioni
dell'Associazione, nelle forme della democrazia diretta
ovvero di mandato;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di
controllo ed essere eletti negli stessi.
Sono tenuti a:
- osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli
organismi dirigenti;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne
all'operato degli organismi di garanzia dell'Associazione.
ART.13
Salvo il diritto di recesso, la decadenza dei soci individuali
e collettivi avviene:
- per il mancato rinnovo della adesione annuale, del pagamento
della quota associativa;
- per il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale
o dell'adesione annuale da parte degli organismi dirigenti
preposti;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.
Titolo III
IL SISTEMA ISTITUZIONALE
ART.14
La Struttura organizzativa di ARCI Nuova Associazione Comitato
Provinciale di Rimini è articolata su:
- il Comitato Provinciale;
- le basi associative;
- i soci individuali.
ART.15
Il Comitato Provinciale è il principale soggetto dell'iniziativa
politica ed organizzativa di ARCI Nuova Associazione sul territorio.
Ha il compito di valorizzare e sviluppare l'insediamento
di ARCI Nuova Associazione nel proprio ambito provinciale
dotandosi delle strutture operative adeguate.
Promuove la costituzione di nuove basi associative.
In concorso con queste o direttamente può svolgere
ogni iniziativa utile al perseguimento delle finalità
sociali.
Rappresenta ARCI Nuova Associazione nei confronti di enti
locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti
nel proprio ambito provinciale.
ART.16
Il Comitato Provinciale ha il compito di promuovere e sviluppare
l'Associazione sul territorio regionale anche attraverso la
partecipazione al Comitato Regionale Emilia Romagna.
In concorso con il Comitato Regionale, cura la gestione di
servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche.
Organizza iniziative formative ed informative per i propri
dirigenti e per l'intero corpo sociale.
ART.17
Gli organismi di direzione provinciale, nelle loro diverse
specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte
strategiche e il governo dell'Associazione nella sua dimensione
provinciale.
Attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi
degli adeguati strumenti operativi promuovono lo sviluppo
e il consolidamento dell'Associazione nel territorio.
Di concerto con le basi associative curano la gestione di
servizi ed attività comuni.
ART.18
Sono organismi di direzione provinciale:
- il Congresso provinciale;
- il Consiglio provinciale;
- la Segreteria provinciale;
- il Presidente provinciale;
- il Segretario provinciale;
- il Tesoriere provinciale.
ART.19
Il Congresso provinciale si svolge di norma ogni tre anni,
nelle forme stabilite dal Consiglio provinciale.
Esso ha il compito di :
- discutere ed approvare il programma generale dell'Associazione;
- discutere ed approvare le proposte di modifica dello
Statuto provinciale;
- eleggere il Consiglio provinciale;
- individuare il numero e le tematiche delle Commissioni
permanenti del Consiglio provinciale;
- eleggere il Collegio provinciale dei Garanti;
- eleggere il Collegio provinciale dei Sindaci Revisori.
Il Congresso provinciale può anche svolgersi in forma
straordinaria. In tal caso esso viene convocato dal Consiglio,
il quale ne stabilisce le norme di svolgimento e svolto entro
3 mesi dalla richiesta motivata di organismi dirigenti di
basi associative che rappresentino più di un terzo
dei soci provinciali. Il Congresso provinciale straordinario
delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.
ART.20
Il Consiglio Provinciale è il massimo organo di governo
e di rappresentanza dell'Associazione tra un Congresso e l'altro.
Ha il compito di:
- applicare le decisioni congressuali;
- discutere ed approvare il programma di attività
e definire le sue modalità di realizzazione;
- discutere ad approvare il bilancio preventivo e consuntivo
nonché eventuali variazioni di bilancio;
- discutere ed approvare il piano di tesseramento sociale;
- deliberare sul trasferimento della sede sociale-legale;
- eleggere il Presidente provinciale, il Segretario provinciale
e la Segreteria provinciale;
- eleggere il Tesoriere provinciale;
- convocare il Congresso provinciale ordinario e straordinario,
stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
- decidere la costituzione o l'adesione ad organizzazioni
od imprese.
Il Consiglio provinciale si impegna a convocare un'assemblea
provinciale delle basi associative, su specifiche tematiche,
almeno una volta l'anno.
ART.21
Il Consiglio è formato da un numero di membri non
inferiore a 13 e non superiore a 21, nominati dal Congresso
fra i soci medesimi.
Si riunisce almeno due volte l'anno.
Le convocazioni devono essere effettuate dal Presidente mediante
avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima della
data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo,
data ed orario della seduta.
Il Consiglio può anche svolgersi in forma straordinaria.
In tal caso esso viene svolto entro un mese dalla richiesta
motivata di almeno un terzo i componenti il Consiglio. Il
Consiglio straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno
richiesto la convocazione.
I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura
del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente,
vengono conservati agli atti.
Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più
componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio
può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi
tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere
dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare
dette modalità, il Consiglio può nominare altri
soci, che rimangono in carica fino al successivo Congresso,
che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la
metà dei membri del Consiglio, il Congresso deve provvedere
alla nomina di un nuovo Consiglio.
ART.22
Le Commissioni assolvono al compito di approfondimento e
proposte su tematiche di lavoro o di iniziativa politica dell'Associazione.
Nell'ambito dei temi di lavoro loro affidati, esse sottopongono
proposte operative all'approvazione del Consiglio provinciale.
Oltre alle Commissioni permanenti nelle quali si articola
il lavoro del Consiglio possono essere costituite Commissioni
temporanee su questioni od iniziative specifiche.
Le Commissioni sono formate da componenti del Consiglio e
da rappresentanti di esperienze sul territorio particolarmente
significative, indicati dalle basi associative.
ART.23
La Segreteria provinciale è l'organismo esecutivo
del governo dell'Associazione.
Ha il compito di garantire l'attuazione delle scelte di programma
e la realizzazione delle iniziative ad esso connesse.
Garantisce inoltre il funzionamento della sede e dei servizi
provinciali.
Il Presidente ed il Segretario ne fanno parte di diritto.
ART.24
Il Presidente rappresenta ed esprime l'unità politica
dell'Associazione, garantisce la corretta ripartizione dei
compiti e delle funzioni degli organismi provinciali, esercita
compiti di rappresentanza esterna, rappresenta l'Associazione
in giudizio e verso terzi.
Può contrarre obbligazioni in nome e per conto di
ARCI Nuova Associazione nei limiti delle presunte esigenze
ordinarie e compatibilità, anche sottoforma di fidi
bancari e prestiti, nonché operare l'apertura di conti
correnti bancari e postali.
Tali facoltà possono essere delegate in tutto o in
parte al Segretario Provinciale.
Convoca e dirige i lavori del Consiglio Provinciale.
ART.25
Il Segretario Provinciale esercita il coordinamento politico
ed organizzativo dell'Associazione.
Propone i componenti della Segreteria al Consiglio. Convoca
e dirige i lavori della Segreteria.
Coordina il servizio civile ed è il responsabile degli
obiettori di coscienza.
ART.26
Il Tesoriere ha il compito di attuare le scelte amministrative
nell'ambito degli indirizzi di bilancio fissati dal Consiglio
ed è responsabile dell'Ufficio Tesseramento.
Titolo IV
GLI ORGANI DI GARANZIA E DI CONTROLLO
ART.27
Sono organismi di garanzia e di controllo:
- il Collegio dei Garanti
- il Collegio dei Sindaci revisori.
ART.28
Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria,
regolarmentare e di giurisdizione interna, presente in ogni
livello organizzativo dell'Associazione ed eletto nei rispettivi
congressi.
Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà
pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione.
Verifica la conformità degli statuti delle basi associative
alle norme vincolanti del presente statuto.
Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti,
documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti.
Dirime le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli
organismi dirigenti e fra organismi dirigenti, erogando, ove
del caso, le sanzioni previste.
Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito
di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo
alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello
organizzativo immediatamente sottordinato.
L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa
a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria
autonoma iniziativa.
Le decisioni del Collegio dei Garanti sono immediatamente
esecutive salvo il caso di ricorso in appello.
Il Collegio Provinciale dei Garanti è formato da tre
componenti effettivi e due supplenti.
I componenti del Collegio dei Garanti sono eletti tra i soci
che abbiano acquisito un'effettiva e comprovata esperienza
in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza
in ambito giuridico, non facenti parte di organismi direttivi
di pari livello o di organismi esecutivi di ogni livello.
Essi eleggono al loro interno il Presidente.
Il Collegio dei Garanti Nazionale e Regionale, oltrechè
agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni
di organo di appello nei giudizi resi dal Collegio dei Garanti
Provinciale.
Il Collegio dei Garanti Provinciale può dotarsi di
un regolamento che stabilisca le modalità di funzionamento
dell'organismo.
Esso, inoltre, può definire il sistema di sanzioni
per violazioni commesse.
Tale regolamento e sistema sanzionatorio vengono approvati
dal Consiglio Nazionale e ad essi si uniformano i Collegi
dei Garanti degli altri livelli organizzativi dell'Associazione.
I componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare
alle riunioni degli organismi da cui sono stati eletti.
Il Collegio Provinciale dei Garanti viene dotato delle risorse
necessarie al proprio funzionamento.
ART.29
Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di controllo
amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione
ed eletto nei rispettivi congressi:
Il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori è formato
da tre componenti effettivi e due supplenti scelti fra i soci
non membri di organismi dirigenti di pari livello.
Elegge nel suo seno il Presidente ed ha il compito di:
- esprimere pareri di legittimità in atti di natura
amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell' Associazione,
la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza
dei bilanci alle scritture come previsto dagli articoli
specifici del Regolamento Amministrativo, approvato dal
Consiglio Nazionale.
Esso presenta ogni anno al Consiglio Provinciale una relazione
scritta sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo.
Titolo V
LA DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE
ART.30
I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita
associativa di ARCI Nuova Associazione sono: l'adozione di
strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni;
la verificabilità dei programmi; l'uguaglianza di diritti
tra tutti i soci.
ART.31
Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide
a maggioranza semplice dei presenti.
Sono invece valide solo in presenza della metà più
uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:
- approvazione del Bilancio e sue variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione delle norme di convocazione dei Congressi
ordinari e straordinari;
- adozione di provvedimenti di commissariamento.
ART.32
L'elezione di organismi dirigenti ad ogni livello avviene
di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa
a maggioranza degli aventi diritto.
ART.33
Ogni organismo dirigente deve provvedere entro 90 giorni
dall'insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un
apposito regolamento, che determini le modalità di
funzionamento dell'organismo dirigente medesimo.
ART.34
Nella composizione di un organismo dirigente, la rappresentanza
numerica di una base associativa non può superare il
quarto dei componenti dell'organismo medesimo.
ART.35
Il Comitato Provinciale, in virtù delle funzioni di
rappresentanza nazionale assume le relative responsabilità
di controllo e di indirizzo verso i soci individuali e collettivi
che, per suo tramite, aderiscono ad ARCI Nuova Associazione.
In particolare per quanto riguarda i circoli, il Comitato
Provinciale dovrà garantire il rispetto dei principi
statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa
e, in caso di costituzione di nuovi circoli, dovrà
curare: la predisposizione di Atto costitutivo e Statuto,
verificandone la sua compatibilità con quello di ARCI
Nuova Associazione; l'intero iter costitutivo fino alla convocazione
della prima Assemblea ordinaria.
ART.36
In caso di ripetute e gravi violazioni delle norme statutarie
o in caso di persistenti inadempienze di natura politico-organizzativa
commesse da parte di una base associativa, su proposta del
Collegio dei Garanti, il Consiglio Provinciale può
deliberare la decadenza degli organismi dirigenti e l'invio
di un commissario con il compito di adottare le misure atte
ad eliminare le cause che hanno determinato l'evento e ristabilire
le condizioni di normale agibilità democratica.
La decisione, che deve essere adottata con la maggioranza
della metà più uno dei propri componenti, dovrà
indicare i poteri concessi fino alla celebrazione dell'Assemblea
straordinaria.
Titolo VI
PATRIMONIO, RISORSE, AMMINISTRAZIONE
ART.37
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- beni immobili di proprietà della stessa;
- le eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni, donazioni e lasciti;
- partecipazioni societarie.
ART.38
Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:
- le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci
e delle basi associative;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività,
servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e dei privati;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico
vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce
pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione
a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.
I proventi delle attività non possono in nessun caso
essere divisi fra associati, neanche in forma indiretta.
Gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti in favore
di attività istituzionali del Comitato.
ART.39
All'interno del bilancio provinciale viene costituito un
fondo economico pari ad almeno il 10% delle risorse provenienti
dalla quota parte di tesseramento provinciale che ha la funzione
di promuovere e incentivare la crescita organizzativa dell'Associazione
attraverso la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale,
privilegiando a tal fine le aree deboli.
ART.40
L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre
di ogni anno.
Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio
Provinciale entro quattro mesi dal termine dell'esercizio
cui si riferisce.
Il bilancio consuntivo dell'esercizio dovrà evidenziare
in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché
la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano
di determinare la competenza dell'esercizio.
Il bilancio preventivo deve essere discusso ed approvato
prima dell'inizio dell'esercizio cui si riferisce.
Il Comitato Provinciale di Rimini di ARCI Nuova Associazione
può approvare piani pluriennali di investimento.
I bilanci consuntivo e preventivo e lo stato patrimoniale
devono essere portati a conoscenza degli associati con mezzi
idonei.
ART.41
Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente
delle obbligazioni da esso direttamente contratte.
Titolo VII
NORME FINALI E TRANSITORIE
ART.42
Lo scioglimento di ARCI Nuova Associazione può essere
deciso solo da un Congresso Provinciale appositamente convocato.
In tal caso, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le
passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni
senza scopo di lucro aventi le finalità assistenziali
e di interesse generale analoghe a quelle di ARCI Nuova Associazione
e, comunque secondo le modalità stabilite da un collegio
di liquidatori all'uopo incaricato.
ART.43
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto
valgono le norme del Codice Civile.
ART.44
ARCI Nuova Associazione aderisce alla Federazione ARCI, contribuendo
al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del
programma della stessa.
Tutti i soci individuali e collettivi di ARCI Nuova Associazione
aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone
tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi.