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Arci Nuova Associazione Comitato Provinciale di Rimini Titolo
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09/07/2010 - Appello per un'alternativa energetica: SI ALLE ENERGIE RINNOVABILI, NO AL NUCLEARE...
 


 
 
Titolo
 
L'Associazione ARCI (Associazione Ricreativa e Culturale Italiana) di cui ARCI Nuova Associazione Comitato Provinciale di Rimini rappresenta la continuità, venne costituita in Rimini il 9 luglio 1957; è una Associazione culturale di promozione sociale senza scopo di lucro ed ha realizzato, durante oltre trent'anni di ininterrotta attività, molteplici iniziative di carattere culturale, ricreativo e di solidarietà. Qui di seguito è trascritto lo Statuto attualmente in vigore, che definisce gli scopi e le regole che caratterizzano l'Associazione.

PREMESSA

Il Congresso di ARCI NOVA Comitato Circondariale di Rimini, svoltosi a Rimini in data 10/05/1996, a seguito del XXI Congresso ARCI che supera la Confederazione ARCI a tutti i livelli (nazionale, regionale e territoriale) e dà vita alla Federazione ARCI con un unico livello nazionale, decide di dar vita all'ARCI Nuova Associazione Comitato Provinciale di Rimini, con sede legale in Rimini, via De Warthema n.2. ARCI Nuova Associazione Comitato Provinciale di Rimini rappresenta momento di continuità con ARCI NOVA Comitato Circondariale di Rimini, con le proprie basi associative e i propri tesserati di cui ne assume la titolarità, costituitasi con il Congresso Circondariale di Rimini del 12.10.1989, e recepisce, nelle proprie finalità, temi e argomenti propri della Confederazione ARCI di Rimini.

PREAMBOLO

ARCI Nuova Associazione riconosce la propria memoria storica nei valori delle lotte di Liberazione e di Democrazia nata dalla Resistenza contro il nazifascismo, che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana. I principi ispiratori di ARCI Nuova Associazione si richiamano ai valori ideali dei movimenti di emancipazione e di liberazione dell'Umanità:

  • ai valori della tolleranza, della fraternità, della solidarietà e della mutualità;
  • alla piena valorizzazione di ogni singolo individuo attraverso il lavoro e la progettazione del proprio tempo di vita.

ARCI Nuova Associazione si richiama alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite.

Titolo I

DEFINIZIONE, FINALITÀ, PROGRAMMA

ART.1

ARCI Nuova Associazione è un'associazione autonoma e pluralista che opera nel campo della Cultura, della Socialità, della Solidarietà, dei Diritti, della Formazione, per la promozione umana e civile attraverso la forma associativa. ARCI Nuova Associazione è una rete di spazi di partecipazione responsabile dei cittadini e promuovere forme autorganizzate nella società civile, anche a carattere volontario, per favorire una più articolata dialettica della democrazia, per stimolare una reale comunicazione.

ARCI Nuova Associazione non persegue scopi di lucro.

Insieme ai soci individuali, sono soci dell'ARCI Nuova Associazione, tutti i soci dei circoli in Italia e all'estero che, attraverso l'affiliazione assumono il carattere di basi associative dell'associazione nazionale.

ART.2

ARCI Nuova Associazione è per una cultura della non violenza; per lo sviluppo di una cultura di Pace; per la liberazione degli individui; per il diritto all'autodeterminazione di ogni popolo; per l'affermazione di una società tollerante, solidale e multietnica; per lo sviluppo della democrazia e di reali esperienze di autorganizzazione della società civile in ogni paese affinché si instaurino nuovi rapporti fra gli individui, i popoli e le comunità e si affermi una logica di risoluzione non violenta dei conflitti.

ARCI Nuova Associazione afferma questi valori attraverso il proprio concreto impegno nel territorio, nella forma di un'associazione federalista e solidale, che riconosce pari dignità, autonomia economica, organizzativa e statutaria alle proprie strutture su scala locale, territoriale e regionale.

ART.3

ARCI Nuova Associazione si impegna per il pieno riconoscimento, anche legislativo, dei principi dell'associazionismo valorizzando la propria complessità e la ricchezza delle diversità che la costituiscono.

ARCI Nuova Associazione vuole intervenire con la propria pratica associativa nell'articolazione della dialettica democratica della Repubblica. In quanto forma di autorganizzazione della società civile esprime propria autonoma soggettività politica e vuole interloquire, in forza del suo concreto agire sociale, con altri soggetti organizzati come i partiti, gli enti, le istituzioni. ARCI

Nuova Associazione promuove ed organizza l'impegno sociale volontario dei cittadini anche attraverso la creazione di specifiche forme associative.

Attraverso la valorizzazione dei singoli nelle esperienze collettive ARCI Nuova Associazione intende favorire la crescita culturale degli individui, promuovendo al contempo la crescita e la progettazione di tempi scelti di vita, nella piena e consapevole attività delle persone.

ART.4

Sono campi prioritari di intervento dell'Associazione:

  • la difesa, la valorizzazione e lo sviluppo delle forme associative, delle aggregazioni giovanili e dei loro linguaggi;
  • il favorire in ogni modo l'integrazione, il confronto delle nostre esperienze associative nella logica dell'interscambio, nonché la collaborazione più ampia con altre forme di associazionismo;
  • la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale paesaggistico ed ambientale;
  • il recupero ed il riutilizzo degli spazi e dei luoghi di interesse collettivo;
  • la tutela dei diritti del cittadino in rapporto alla produzione e al consumo culturale;
  • l'impegno per il pieno riconoscimento del diritto dei cittadini ad un'informazione corretta ed efficace, reale strumento di servizio per la comunità e non di governo;
  • l'azione per difendere e rinnovare lo stato sociale in una prospettiva di crescita dell'economia sociale che veda protagonisti i soggetti no-profit, il privato sociale, il terzo settore, soprattutto nella gestione dei servizi alla persona;
  • l'azione per rinnovare le istituzioni pubbliche e la pubblica amministrazione in una prospettiva di decentramento, di valorizzazione delle autonomie che favoriscano la partecipazione e il controllo democratico dei cittadini;
  • la promozione della cultura del servizio civile alla collettività, anche operando affinché la legislazione favorisca l'impiego, nelle attività del sistema associativo e di volontariato, degli obiettori di coscienza al servizio militare;
  • operare affinché il riequilibrio del rapporto nord-sud del mondo sia assunto dalla comunità nazionale ed internazionale come questione centrale, obiettivo strategico delle politiche di sviluppo;
  • farsi carico, nell'impiego quotidiano dell'associazione, dell'affermazione dei diritti delle fasce più deboli della popolazione, della lotta all'emarginazione, alla solitudine e al disagio.

ART.5

Rappresentano specifici settori di attività di ARCI Nuova Associazione;

  • tutte le forme espressive, in particolare il cinema, gli audiovisivi, il teatro, la musica, la danza, l'espressione corporea, la scrittura, le arti visive, i beni culturali, la pittura, la scultura, la fotografia;
  • la comunicazione, l'informazione, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali;
  • le attività educative e formative anche a carattere professionale;
  • lo sviluppo delle nuove tecnologie;
  • le attività ludiche;
  • il turismo, come esperienza di conoscenza ed incontro;
  • gli scambi internazionali come possibilità di confronto fra culture ed esperienze diverse;
  • le attività di cooperazione e di solidarietà internazionale e le attività di educazione allo sviluppo;
  • interventi sociali e culturali tesi a favorire la civile convivenza fra etnie diverse;
  • l'elaborazione e la gestione di progetti finalizzati alla soluzione delle problematiche che si manifestano nell'ambito della conflittualità e del disagio sociale.

ART.6

Tutti coloro che si riconoscono nel presente Statuto possono iscriversi all'Associazione indipendentemente da convinzioni politiche e religiose, sesso e identità sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica, età e professione.

Titolo II

FORMA ASSOCIATIVA

ART.7

Possono aderire al Comitato Provinciale di Rimini di ARCI Nuova Associazione circoli, associazioni, singoli individui che si riconoscono ed accettano le norme del presente Statuto.

E' condizione essenziale per l'adesione l'acquisizione della tessera annuale ARCI Nuova Associazione quale propria tessera sociale.

L'adesione di soggetti collettivi al Comitato è subordinata all'esistenza di un atto costitutivo e di uno Statuto redatti secondo le norme di legge in vigore e compatibili con le finalità e gli scopi perseguiti dall'ARCI Nuova Associazione e di

un deliberato assembleare del soggetto interessato.

I soggetti collettivi con l'adesione mantengono la propria autonomia giuridica e patrimoniale.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.13. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.8

Sono parti costitutive di ARCI Nuova Associazione:

  • i circoli;
  • le associazioni a carattere locale e nazionale;
  • i soci individuali.

ART.9

Il circolo costituisce l'elemento associativo di base di ARCI Nuova Associazione.

La sua adesione annuale all'Associazione è subordinata al recepimento nel proprio statuto di quelle norme o principi inderogabili dello Statuto Nazionale che sono il fondamento etico giuridico di ARCI Nuova Associazione, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, di partecipazione, di collegialità, di trasparenza amministrativa e la titolarità dei diritti sostanziali di tutti gli associati.

ART.10

Ad ARCI Nuova Associazione possono aderire associazioni tematiche a carattere nazionale.

Qualora esse, data la tipologia delle attività promosse, insistano sull'insieme del corpo sociale di ARCI Nuova Associazione, devono assumere la forma organizzativa dell'ente paritetico di secondo grado.

Sono fatte salve le associazioni con le quali già intercorre il rapporto di adesione.

Per queste ultime è comunque necessario il recepimento all'interno del proprio statuto delle norme di cui al capitolo sulla democrazia e partecipazione.

ART.11

Ai soci individuali vengono garantiti, in ogni caso, con forme e procedure adeguate, quei diritti di accesso e di partecipazione comuni a tutti gli associati in accordo con i principi istituzionali dell'associazione e in armonia con la legislazione vigente.

ART.12

Gli associati hanno diritto a:

  • partecipare alle attività promosse dall'Associazione, concorrere all'elaborazione del programma e all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi delle diverse articolazioni dell'Associazione, nelle forme della democrazia diretta ovvero di mandato;
  • eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi.

Sono tenuti a:

  • osservare lo Statuto, i regolamenti, le delibere degli organismi dirigenti;
  • rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organismi di garanzia dell'Associazione.

ART.13

Salvo il diritto di recesso, la decadenza dei soci individuali e collettivi avviene:

  • per il mancato rinnovo della adesione annuale, del pagamento della quota associativa;
  • per il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione annuale da parte degli organismi dirigenti preposti;
  • per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

Titolo III

IL SISTEMA ISTITUZIONALE

ART.14

La Struttura organizzativa di ARCI Nuova Associazione Comitato Provinciale di Rimini è articolata su:

  • il Comitato Provinciale;
  • le basi associative;
  • i soci individuali.

ART.15

Il Comitato Provinciale è il principale soggetto dell'iniziativa politica ed organizzativa di ARCI Nuova Associazione sul territorio.

Ha il compito di valorizzare e sviluppare l'insediamento di ARCI Nuova Associazione nel proprio ambito provinciale dotandosi delle strutture operative adeguate.

Promuove la costituzione di nuove basi associative.

In concorso con queste o direttamente può svolgere ogni iniziativa utile al perseguimento delle finalità sociali.

Rappresenta ARCI Nuova Associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito provinciale.

ART.16

Il Comitato Provinciale ha il compito di promuovere e sviluppare l'Associazione sul territorio regionale anche attraverso la partecipazione al Comitato Regionale Emilia Romagna.

In concorso con il Comitato Regionale, cura la gestione di servizi comuni e la realizzazione di attività specifiche.

Organizza iniziative formative ed informative per i propri dirigenti e per l'intero corpo sociale.

ART.17

Gli organismi di direzione provinciale, nelle loro diverse specifiche funzioni, hanno il compito di attuare le scelte strategiche e il governo dell'Associazione nella sua dimensione provinciale.

Attraverso la realizzazione di specifiche iniziative e dotandosi degli adeguati strumenti operativi promuovono lo sviluppo e il consolidamento dell'Associazione nel territorio.

Di concerto con le basi associative curano la gestione di servizi ed attività comuni.

ART.18

Sono organismi di direzione provinciale:

  • il Congresso provinciale;
  • il Consiglio provinciale;
  • la Segreteria provinciale;
  • il Presidente provinciale;
  • il Segretario provinciale;
  • il Tesoriere provinciale.

ART.19

Il Congresso provinciale si svolge di norma ogni tre anni, nelle forme stabilite dal Consiglio provinciale.

Esso ha il compito di :

  • discutere ed approvare il programma generale dell'Associazione;
  • discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto provinciale;
  • eleggere il Consiglio provinciale;
  • individuare il numero e le tematiche delle Commissioni permanenti del Consiglio provinciale;
  • eleggere il Collegio provinciale dei Garanti;
  • eleggere il Collegio provinciale dei Sindaci Revisori.

Il Congresso provinciale può anche svolgersi in forma straordinaria. In tal caso esso viene convocato dal Consiglio, il quale ne stabilisce le norme di svolgimento e svolto entro 3 mesi dalla richiesta motivata di organismi dirigenti di basi associative che rappresentino più di un terzo dei soci provinciali. Il Congresso provinciale straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

ART.20

Il Consiglio Provinciale è il massimo organo di governo e di rappresentanza dell'Associazione tra un Congresso e l'altro.

Ha il compito di:

  • applicare le decisioni congressuali;
  • discutere ed approvare il programma di attività e definire le sue modalità di realizzazione;
  • discutere ad approvare il bilancio preventivo e consuntivo nonché eventuali variazioni di bilancio;
  • discutere ed approvare il piano di tesseramento sociale;
  • deliberare sul trasferimento della sede sociale-legale;
  • eleggere il Presidente provinciale, il Segretario provinciale e la Segreteria provinciale;
  • eleggere il Tesoriere provinciale;
  • convocare il Congresso provinciale ordinario e straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
  • decidere la costituzione o l'adesione ad organizzazioni od imprese.

Il Consiglio provinciale si impegna a convocare un'assemblea provinciale delle basi associative, su specifiche tematiche, almeno una volta l'anno.

ART.21

Il Consiglio è formato da un numero di membri non inferiore a 13 e non superiore a 21, nominati dal Congresso fra i soci medesimi.

Si riunisce almeno due volte l'anno.

Le convocazioni devono essere effettuate dal Presidente mediante avviso scritto da recapitarsi almeno sette giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta.

Il Consiglio può anche svolgersi in forma straordinaria. In tal caso esso viene svolto entro un mese dalla richiesta motivata di almeno un terzo i componenti il Consiglio. Il Consiglio straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, vengono conservati agli atti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare dette modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino al successivo Congresso, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, il Congresso deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

ART.22

Le Commissioni assolvono al compito di approfondimento e proposte su tematiche di lavoro o di iniziativa politica dell'Associazione. Nell'ambito dei temi di lavoro loro affidati, esse sottopongono proposte operative all'approvazione del Consiglio provinciale.

Oltre alle Commissioni permanenti nelle quali si articola il lavoro del Consiglio possono essere costituite Commissioni temporanee su questioni od iniziative specifiche.

Le Commissioni sono formate da componenti del Consiglio e da rappresentanti di esperienze sul territorio particolarmente significative, indicati dalle basi associative.

ART.23

La Segreteria provinciale è l'organismo esecutivo del governo dell'Associazione.

Ha il compito di garantire l'attuazione delle scelte di programma e la realizzazione delle iniziative ad esso connesse.

Garantisce inoltre il funzionamento della sede e dei servizi provinciali.

Il Presidente ed il Segretario ne fanno parte di diritto.

ART.24

Il Presidente rappresenta ed esprime l'unità politica dell'Associazione, garantisce la corretta ripartizione dei compiti e delle funzioni degli organismi provinciali, esercita compiti di rappresentanza esterna, rappresenta l'Associazione in giudizio e verso terzi.

Può contrarre obbligazioni in nome e per conto di ARCI Nuova Associazione nei limiti delle presunte esigenze ordinarie e compatibilità, anche sottoforma di fidi bancari e prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali.

Tali facoltà possono essere delegate in tutto o in parte al Segretario Provinciale.

Convoca e dirige i lavori del Consiglio Provinciale.

ART.25

Il Segretario Provinciale esercita il coordinamento politico ed organizzativo dell'Associazione.

Propone i componenti della Segreteria al Consiglio. Convoca e dirige i lavori della Segreteria.

Coordina il servizio civile ed è il responsabile degli obiettori di coscienza.

ART.26

Il Tesoriere ha il compito di attuare le scelte amministrative nell'ambito degli indirizzi di bilancio fissati dal Consiglio ed è responsabile dell'Ufficio Tesseramento.

Titolo IV

GLI ORGANI DI GARANZIA E DI CONTROLLO

ART.27

Sono organismi di garanzia e di controllo:

  • il Collegio dei Garanti
  • il Collegio dei Sindaci revisori.

ART.28

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolarmentare e di giurisdizione interna, presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione ed eletto nei rispettivi congressi.

Interpreta le norme statutarie e regolamentari e dà pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione.

Verifica la conformità degli statuti delle basi associative alle norme vincolanti del presente statuto.

Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti.

Dirime le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti e fra organismi dirigenti, erogando, ove del caso, le sanzioni previste.

Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente sottordinato.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa.

Le decisioni del Collegio dei Garanti sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello.

Il Collegio Provinciale dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti.

I componenti del Collegio dei Garanti sono eletti tra i soci che abbiano acquisito un'effettiva e comprovata esperienza in campo associativo e/o siano dotati di adeguata competenza in ambito giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello o di organismi esecutivi di ogni livello. Essi eleggono al loro interno il Presidente.

Il Collegio dei Garanti Nazionale e Regionale, oltrechè agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dal Collegio dei Garanti Provinciale.

Il Collegio dei Garanti Provinciale può dotarsi di un regolamento che stabilisca le modalità di funzionamento dell'organismo.

Esso, inoltre, può definire il sistema di sanzioni per violazioni commesse.

Tale regolamento e sistema sanzionatorio vengono approvati dal Consiglio Nazionale e ad essi si uniformano i Collegi dei Garanti degli altri livelli organizzativi dell'Associazione.

I componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni degli organismi da cui sono stati eletti.

Il Collegio Provinciale dei Garanti viene dotato delle risorse necessarie al proprio funzionamento.

ART.29

Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di controllo amministrativo, presente in ogni livello organizzativo dell'Associazione ed eletto nei rispettivi congressi:

Il Collegio Provinciale dei Sindaci Revisori è formato da tre componenti effettivi e due supplenti scelti fra i soci non membri di organismi dirigenti di pari livello.

Elegge nel suo seno il Presidente ed ha il compito di:

  • esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
  • controllare l'andamento amministrativo dell' Associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza dei bilanci alle scritture come previsto dagli articoli specifici del Regolamento Amministrativo, approvato dal Consiglio Nazionale.

Esso presenta ogni anno al Consiglio Provinciale una relazione scritta sul bilancio consuntivo e sul bilancio preventivo.

Titolo V

LA DEMOCRAZIA E LA PARTECIPAZIONE

ART.30

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di ARCI Nuova Associazione sono: l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni; la verificabilità dei programmi; l'uguaglianza di diritti tra tutti i soci.

ART.31

Di norma le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti.

Sono invece valide solo in presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica nei casi di:

  • approvazione del Bilancio e sue variazioni;
  • elezione degli organismi dirigenti;
  • approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari e straordinari;
  • adozione di provvedimenti di commissariamento.

ART.32

L'elezione di organismi dirigenti ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

ART.33

Ogni organismo dirigente deve provvedere entro 90 giorni dall'insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento, che determini le modalità di funzionamento dell'organismo dirigente medesimo.

ART.34

Nella composizione di un organismo dirigente, la rappresentanza numerica di una base associativa non può superare il quarto dei componenti dell'organismo medesimo.

ART.35

Il Comitato Provinciale, in virtù delle funzioni di rappresentanza nazionale assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci individuali e collettivi che, per suo tramite, aderiscono ad ARCI Nuova Associazione. In particolare per quanto riguarda i circoli, il Comitato Provinciale dovrà garantire il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa e, in caso di costituzione di nuovi circoli, dovrà curare: la predisposizione di Atto costitutivo e Statuto, verificandone la sua compatibilità con quello di ARCI Nuova Associazione; l'intero iter costitutivo fino alla convocazione della prima Assemblea ordinaria.

ART.36

In caso di ripetute e gravi violazioni delle norme statutarie o in caso di persistenti inadempienze di natura politico-organizzativa commesse da parte di una base associativa, su proposta del Collegio dei Garanti, il Consiglio Provinciale può deliberare la decadenza degli organismi dirigenti e l'invio di un commissario con il compito di adottare le misure atte ad eliminare le cause che hanno determinato l'evento e ristabilire le condizioni di normale agibilità democratica.

La decisione, che deve essere adottata con la maggioranza della metà più uno dei propri componenti, dovrà indicare i poteri concessi fino alla celebrazione dell'Assemblea straordinaria.

Titolo VI

PATRIMONIO, RISORSE, AMMINISTRAZIONE

ART.37

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

  • beni immobili di proprietà della stessa;
  • le eccedenze degli esercizi annuali;
  • erogazioni, donazioni e lasciti;
  • partecipazioni societarie.

ART.38

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

  • le quote annuali di adesione e tesseramento dei soci e delle basi associative;
  • proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
  • proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
  • contributi pubblici e dei privati;
  • contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra associati, neanche in forma indiretta.

Gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti in favore di attività istituzionali del Comitato.

ART.39

All'interno del bilancio provinciale viene costituito un fondo economico pari ad almeno il 10% delle risorse provenienti dalla quota parte di tesseramento provinciale che ha la funzione di promuovere e incentivare la crescita organizzativa dell'Associazione attraverso la realizzazione di progetti di sviluppo territoriale, privilegiando a tal fine le aree deboli.

ART.40

L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato dal Consiglio Provinciale entro quattro mesi dal termine dell'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

Il bilancio preventivo deve essere discusso ed approvato prima dell'inizio dell'esercizio cui si riferisce.

Il Comitato Provinciale di Rimini di ARCI Nuova Associazione può approvare piani pluriennali di investimento.

I bilanci consuntivo e preventivo e lo stato patrimoniale devono essere portati a conoscenza degli associati con mezzi idonei.

ART.41

Ogni livello organizzativo dell'Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

Titolo VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART.42

Lo scioglimento di ARCI Nuova Associazione può essere deciso solo da un Congresso Provinciale appositamente convocato.

In tal caso, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Enti o Associazioni senza scopo di lucro aventi le finalità assistenziali e di interesse generale analoghe a quelle di ARCI Nuova Associazione e, comunque secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori all'uopo incaricato.

ART.43

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile.

ART.44

ARCI Nuova Associazione aderisce alla Federazione ARCI, contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazione del programma della stessa.

Tutti i soci individuali e collettivi di ARCI Nuova Associazione aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisendone tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi.

 
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